Accordo
Art. 21
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Commissione informa regolarmente il Comitato dei FES di utile le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi - che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP.
2. Il Comitato del FES è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Storico versioni
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