Accordo

Art. 21

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Commissione informa regolarmente il Comitato dei FES di utile le domande di finanziamento - sia accettate che non accettate dai suoi servizi - che le sono state presentate ufficialmente da uno o più Stati ACP. 2. Il Comitato del FES è tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati periodicamente dalla Commissione sulla valutazione delle realizzazioni in corso o compiute, tenendo conto tra l'altro degli obiettivi di sviluppo perseguiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo