Accordo

Art. 22

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Presso la Banca o istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi degli Stati membri, in appresso denominato Comitato dell'. Il Comitato dell' è presieduto dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dei Governatori della Banca; il segretariato e assicurato dalla Banca. Un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce il regolamento interno del Comitato dell'. 3. In seno al Comitato dell', ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all', paragrafo 3. 4. Il Comitato dell' si pronuncia alla maggioranza qualificata di 69 voti.
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Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo