Accordo

Art. 25

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della Comunità che esse gestiscono rispettivamente sono posti in atto dagli Stati ACP, dai paesi e territori e dai dipartimenti francesi d'oltremare o dagli altri eventuali beneficiari. 2. Esse si accertano inoltre, ciascuna per quanto la riguarda, in stretto collegamento con le autorità responsabili del o dei paesi interessati, delle condizioni alle quali le realizzazioni finanziate mediante aiuti comunitari sono utilizzate dai beneficiari. 3. In occasione degli esami previsti ai paragrafi 1 e 2, la Commissione e la Banca verificano in quale misura siano stati raggiunti gli obiettivi previsti all', paragrafo 2 della Convenzione, all' del Protocollo n. 2 della Convenzione e alle corrispondenti disposizioni della decisione. 4. La Commissione informa il Consiglio, almeno una volta all'anno, in merito al rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata prevista allo , paragrafo 4, prende i provvedimenti necessari.
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo