Accordo

Art. 30

In vigore dal 27 feb 1976
. Le disposizioni di applicazione del presente Accordo formano oggetto di un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza, qualificata prevista all', paragrafo 4, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-30

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Art. 30 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo