Art. 1
In vigore dal 27 feb 1976
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica tra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunità europee da una parte, e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dall'altra, con protocolli, atto finale, allegati, accordi relativi allo zucchero di canna e scambio di note, firmata a Lomè il 28 febbraio 1975;
b) accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP (Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Lomè il 28 febbraio 1975;
c) accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della convenzione CEE Stati ACP di Lomè, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975;
d) accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles l'11 luglio 1975.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-rd-1