Art. 5
In vigore dal 27 feb 1976
Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi e i criteri direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell' della presente legge, e nei limiti di tempo richiesti dalla esenzione della convenzione, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal terzo comma dell' della convenzione di Lomè.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1976
LEONE
MORO - RUMOR - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI - MARCORA - DONAT-CATTIN - DE MITA - GIOIA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: REALE
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