ConvenzioneTitolo VII

Art. 91

In vigore dal 27 feb 1976
La presente Convenzione scade cinque anni dopo la data della firma, ossia il 1 marzo 1980. Diciotto mesi prima della fine di questo periodo le Parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che regoleranno in seguito le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, gli Stati ACP, dall'altra. Il Consiglio dei ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore della nuova Convenzione.
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