ConvenzioneTitolo VII

Art. 87

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all' entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo I, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e può proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che prima della scadenza di questo termine detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei ministri l'intenzione di espletare dette procedure al più tardi nei sei mesi dopo tale termine e purchè proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che hanno espletato le procedure di cui all' entro il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione di cui al paragrafo 1, la presente Convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente Convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità delle misure di applicazione della presente Convenzione adottate tra la data d'entrata in vigore dalla medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute, ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all', tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente Convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei ministri. 5. Il regolamento interno delle Istituzioni stabilite dalla Convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle Istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che alla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione non hanno ancora espletato le procedure di cui all'. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente Convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può procedere alla ratifica della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-87

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 87 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo