ConvenzioneTitolo VII

Art. 90

In vigore dal 27 feb 1976
. La domanda di accessione alla presente Convenzione di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei ministri. Lo Stato interessato può accedere alla presente Convenzione concludendo un accordo con la Comunità. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. Tale accordo può tuttavia menzionare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. L'accessione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione e alla cooperazione industriale.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-90

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