Protocollo n. 1Titolo I

Art. 1

In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA . 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell': a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o più Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'. 5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni nè quelle di cui all', paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) nè una loro combinazione. 6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo