Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunità o dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori.
Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessità di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.
Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato.
2. La prova che sussistono le condizioni di curi al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità:
a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito;
b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- la descrizione esatta delle merci,
- la data dello scarico e del ricarico delle merci o eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,
- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci;
c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
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