Protocollo n. 1Titolo I

Art. 5

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati direttamente trasportati dagli Stati ACP nella Comunità o dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti originari di cui si effettua il trasporto senza passare su territori diversi da quelli di questi Stati, paesi e territori. Tuttavia, il trasporto di prodotti originari consistente in una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopra indicati, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche o da necessità di trasporto e che i prodotti non vi siano immessi in commercio o al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. Le interruzioni e modifiche del trasporto dovute alle condizioni del mare o a casi di forza maggiore non possono impedire l'applicazione del regime preferenziale stabilito nel presente Protocollo se, in occasione di tali modifiche o durante tali interruzioni, i prodotti non sono immessi in commercio o al consumo e subiscono soltanto operazioni dirette a salvaguardarli e a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistono le condizioni di curi al paragrafo 1 è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità: a) un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale è stato attraversato il paese di transito; b) o un'attestazione rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente: - la descrizione esatta delle merci, - la data dello scarico e del ricarico delle merci o eventualmente, la data del loro imbarco e del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate, - la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci; c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo