Protocollo n. 1Titolo II

Art. 7

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. 2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante, le condizioni in cui è stato rilasciato. 3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo. 4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della Convenzione. 5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese d'esportazione.
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Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo