Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore a partire dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quand'esso non sia stato presentato al momento di detta esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso il certificato è munito di una nota speciale indicante, le condizioni in cui è stato rilasciato.
3. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Si fa tale domanda mediante un formulario il cui modello compare nell'Allegato V del presente Protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 può essere rilasciato solo nel caso in cui può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione della Convenzione.
5. Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese d'esportazione.
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