Protocollo n. 1Titolo II

Art. 10

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-10

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