Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 14
In vigore dal 27 feb 1976
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L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle figuranti sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato, se è debitamente accertato che esso si riferisce effettivamente alle merci presentate.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-14