Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 27 feb 1976
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Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente Protocollo, come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, purchè si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e purchè non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale di tali merci non deve essere superiore a 60 unità di conto, quando si tratta di piccole spedizioni, o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Storico versioni
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