Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si applica l', paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP cui si chiede il rilascio di un certificato per merci nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai paesi e territori, prende in considerazione la dichiarazione che, conformemente al modello di cui all'Allegato VII, l'esportatore dello Stato, paese o territorio di provenienza ha fatto o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima.
2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all', il cui modello figura nell'Allegato VIII, o per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.
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