Protocollo n. 1Titolo II

Art. 25

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato, mediante campionamento, ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci, EUR. 1 o il foglio 2 del formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del foglio 2, indicando i motivi di sostanza, o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al foglio 2 del formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'Accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono, all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro un termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema d'interpretazione del presente Protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di Cooperazione doganale previsto all'. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-25

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo