Protocollo n. 1Titolo II

Art. 28

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. È istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale, in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell'. 2. Il Comitato è composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali, rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo