Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 2
In vigore dal 27 feb 1976
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Allo scadere della Convenzione, gli stanziamenti sotto forma di capitale di rischio, di cui all', punto 1, lettera a), terzo trattino della Convenzione, che non sono stati impegnati, si aggiungono agli stanziamenti sotto forma di prestiti speciali di cui al secondo trattino della medesima disposizione; gli stanziamenti di cui all', paragrafo 2 della Convenzione che, destinati al finanziamento di progetti regionali, non sono stati impegnati a tal fine, divengono disponibili per il finanziamento di altri progetti e programmi.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-2-2