Protocollo n. 2

Art. 7

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Ai sensi della Convenzione la cooperazione regionale interviene nei rapporti tra due o più Stati ACP, o nei rapporti tra uno o più Stati ACP, da una parte, e uno o più paesi terzi vicini, dall'altra. La cooperazione interregionale interviene nei rapporti tra due o più organizzazioni regionali di cui fanno parte Stati ACP, o nei rapporti tra uno o più Stati ACP e un'organizzazione regionale. 2. Ai sensi della presente Convenzione sono progetti regionali quelli che contribuiscono direttamente alla soluzione d'un problema di sviluppo comune a due o più paesi mediante azioni comuni o azioni nazionali coordinate.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-7-2

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo