Protocollo n. 2
Art. 5
In vigore dal 27 feb 1976
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1. L'esame da parte della Banca della ricevibilità dei progetti e la concessione dei prestiti sulle risorse proprie sono effettuati in concertazione con lo Stato o gli Stati ACP interessati secondo modalità, condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenuto conto della situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati nonché dei fattori che garantiscono il regolare rimborso degli aiuti rimborsabili.
2. I prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie sono subordinati a condizioni di durata stabilite in base alle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto; questo periodo può essere al massimo di 25 anni.
3. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito. Questo tasso è di norma ridotto del 3 per cento mediante un abbuono di interessi salvo che i prestiti siano destinati ad investimenti nel settore petrolifero, ovunque questi siano localizzati, o ad investimenti nel settore minerario, purchè non localizzati in uno degli Stati ACP meno sviluppati elencati all' della Convenzione, o si tratti di prestiti destinati a investimenti localizzati nei paesi che saranno determinati nella prima sessione del Consiglio dei ministri o relativi al settore che saranno ivi determinati. La percentuale dell'abbuono è tuttavia automaticamente adeguata in modo che il tasso di interesse effettivamente dovuto dal mutuatario non sia nè inferiore al 5 per cento nè superiore all'8 per cento.
4. L'importo globale degli abbuoni d'interessi, attualizzato al momento della firma del prestito ad un tasso e secondo modalità stabiliti dalla Comunità, è imputato sull'importo delle sovvenzioni di cui all', punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione; esso viene direttamente versato alla Banca.
Storico versioni
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