Protocollo n. 2Titolo II

Art. 1

In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA. . Nel quadro degli obiettivi di cui all' della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati: - incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP; - miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle più sprovvedute; - instaurazione di relazioni economiche più equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare; - miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche; - diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche; - cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1-2

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo