Protocollo n. 2›Titolo II
Art. 1
In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA COOPERAZIONE FINANZIARIA E TECNICA.
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Nel quadro degli obiettivi di cui all' della Convenzione, le Parti contraenti convengono che i progetti ed i programmi devono contribuire ad assicurare in tutto o in parte i seguenti risultati:
- incremento del reddito nazionale di ciascuno Stato ACP;
- miglioramento del tenore di vita o del livello socio-culturale delle popolazioni, in particolare di quelle più sprovvedute;
- instaurazione di relazioni economiche più equilibrate fra gli Stati ACP e gli altri paesi, loro maggior partecipazione al commercio mondiale in generale ed al commercio dei manufatti in particolare;
- miglioramento e controllo delle condizioni di sviluppo, in particolare dei fattori naturali e delle conoscenze tecniche;
- diversificazione ed integrazione della struttura economica nelle sue dimensioni sia settoriali sia geografiche;
- cooperazione regionale fra Stati ACP e, eventualmente, fra Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1-2