Protocollo n. 2

Art. 10

In vigore dal 27 feb 1976
. Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all' della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli; tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato. Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all' della Convenzione.
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Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo