Protocollo n. 2

Art. 14

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali, il Fondo partecipa, a titolo sperimentale, al finanziamento di microprogetti, senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo. A tal fine si può utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unità di conto, da prelevare sulle sovvenzioni previste dall', punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 2. Al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-14-2

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo