Protocollo n. 2

Art. 16

In vigore dal 27 feb 1976
. Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunità deve partire da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne trarrà vantaggio. Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massima tripartita e proviene simultaneamente: - dalla collettività beneficiaria, sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacità contributiva; - dallo Stato ACP, sotto forma d'un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche; - dal Fondo. L'amministrazione locale si impegna ad assicurare la manutenzione e il funzionamento di ciascun progetto, se necessario con l'appoggio delle autorità nazionali.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-16-2

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Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo