Protocollo n. 2
Art. 16
139 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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Ogni progetto per il quale viene richiesto il contributo della Comunità deve partire da un'iniziativa dell'amministrazione locale che ne trarrà vantaggio.
Il finanziamento di microprogetti ha una struttura di massima tripartita e proviene simultaneamente:
- dalla collettività beneficiaria, sotto forma di un contributo in denaro o in natura adeguato alla sua capacità contributiva;
- dallo Stato ACP, sotto forma d'un contributo finanziario o di attrezzature pubbliche;
- dal Fondo.
L'amministrazione locale si impegna ad assicurare la manutenzione e il funzionamento di ciascun progetto, se necessario con l'appoggio delle autorità nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-16-2