Protocollo n. 2
Art. 13
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Nei limiti dei fondi previsti dall' della Convenzione, la Comunità finanzia progetti a favore di piccole e medie imprese, cooperative o amministrazioni locali degli Stati ACP e, nel fare ciò, si serve generalmente di organismi finanziari d'interesse pubblico o a partecipazione pubblica specializzati in materia di sviluppo, quali le banche di sviluppo nazionali o regionali approvate dalla Comunità e dallo Stato o dagli Stati ACP interessati.
2. A tal fine, lo Stato o gli Stati ACP interessati trasmettono alla Comunità:
- informazioni sulle capacità dell'organismo finanziario, sull'evoluzione e sulle prospettive della sua attività nel settore considerato e sulle garanzie che può offrire,
- un programma di promozione delle piccole imprese che indichi, in particolare, la portata e la natura dei progetti, le esigenze di finanziamento, l'esistenza di eventuali promotori e, se del caso, l'assistenza tecnica di cui questi hanno bisogno per la preparazione e la gestione di loro progetti.
3. Quando la Comunità ha approvato il programma in conformità dell' della Convenzione, essa apre a favore dell'organismo finanziario approvato una linea di credito alimentata da un opportuno tipo di contributo finanziario.
La linea di credito ha un limite massimo di 2 milioni di unità di conto da utilizzare per un periodo limitato non superiore a 3 anni.
Allo scadere di questo periodo, essa può essere rinnovata.
4. Le condizioni alle quali viene concesso tale aiuto formano in ogni caso l'oggetto di un accordo tra la Comunità e l'organismo finanziario. In tale accordo sono stabilite le regole-quadro per l'attuazione dell'aiuto, in particolare per quanto riguarda:
- l'importo delle operazioni, che non può essere superiore a 200.000 unità di conto per progetto;
- i settori d'intervento;
- i criteri cui devono conformarsi i destinatari potenziali dello aiuto;
- i criteri e i metodi da seguire nell'esame dei progetti;
- le condizioni finanziarie dei prestiti finali.
5. I progetti sono vagliati dall'organismo finanziario.
Quest'ultimo decide, sotto la propria responsabilità finanziaria, in merito a prestiti finali da concedere a condizioni concordanti con quelle praticate per operazioni del genere nello Stato ACP interessato.
6. L'organismo finanziario finanzia i suoi prestiti mobilitando a debita concorrenza la linea di credito. La Comunità verifica in tale occasione se questi prestiti rientrano nell'accordo previsto al paragrafo 4.
Le condizioni di finanziamento concesse dalla Comunità all'organismo finanziario tengono conto sia della necessità di quest'ultimo di coprire le sue spese di gestione, i suoi rischi di cambio e i suoi rischi finanziari sia del costo dell'assistenza tecnica fornita alle imprese o ad altri mutuatari finali.
7. L'organismo finanziario è comunque responsabile del rimborso alla Comunità della parte effettivamente mobilitata della linea di credito.
Esso presenta ogni anno alla Comunità una relazione sull'attuazione e sul finanziamento del programma approvato.
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