Protocollo n. 2
Art. 18
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione.
2. A tal fine, fatto salvo l', si ha particolar cura di:
a) assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP;
b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parità di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP;
c) incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-18-2