Art. 18
Protocollo n. 2

Art. 18

141 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La Commissione e le autorità competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parità di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. A tal fine, fatto salvo l', si ha particolar cura di: a) assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP; b) eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parità di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP; c) incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-18-2