Protocollo n. 2

Art. 17

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare. Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunità a norma dell' della Convenzione. 2. Nel quadro dei programmi annuali così definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, è considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.
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Art. 17 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo