Protocollo n. 2
Art. 17
140 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
1. Lo Stato ACP interessato prepara e presenta alla Commissione un programma annuale contenente le grandi linee dei progetti da attuare.
Dopo essere stati esaminati dai servizi della Commissione, questi programmi vengono sottoposti, per la decisione di finanziamento, agli organi competenti della Comunità a norma dell' della Convenzione.
2. Nel quadro dei programmi annuali così definiti, le decisioni di finanziamento relative a ciascun microprogetto sono prese dallo Stato ACP interessato con l'accordo della Commissione, accordo che, salvo casi particolari, è considerato acquisito dopo un mese dalla notifica di tali decisioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-17-2