Art. 10
Protocollo n. 2

Art. 10

133 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Gli aiuti comunitari sono concessi agli Stati ACP elencati all' della Convenzione a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli; tenuto conto della situazione economica di ciascuno Stato. Come norma generale, questi finanziamenti consistono in sovvenzioni e, nei debiti casi, in prestiti speciali o in capitali di rischio. Tuttavia, prestiti sulle risorse proprie della Banca possono essere concessi negli Stati ACP interessati in base ai criteri di cui all' della Convenzione.
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