Protocollo n. 2

Art. 6

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. La cooperazione tecnica di cui all' della Convenzione può essere o legata agli investimenti o generale. 2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare: a) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo; b) studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti; c) aiuto nella preparazione dei dossier; d) aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori; e) aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature; f) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari. 3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare: a) assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati; b) organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese; c) invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati; d) fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione; e) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati; f) studi settoriali; g) studi sulle prospettive e sulle possibilità di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalità; h) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.
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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo