Protocollo n. 2
Art. 6
In vigore dal 27 feb 1976
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1. La cooperazione tecnica di cui all' della Convenzione può essere o legata agli investimenti o generale.
2. La cooperazione tecnica legata agli investimenti comprende in particolare:
a) la programmazione e studi speciali e regionali di sviluppo;
b) studi tecnici, economici e commerciali, come pure ricerche e prospezioni necessarie alla preparazione dei progetti;
c) aiuto nella preparazione dei dossier;
d) aiuto nell'esecuzione e nella sorveglianza dei lavori;
e) aiuto temporaneo per creare, avviare e gestire una data realizzazione o un complesso di attrezzature, ivi compresa, se del caso, la formazione del personale incaricato del funzionamento e della manutenzione della realizzazione e delle attrezzature;
f) presa a carico temporanea dei tecnici necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento e fornitura dei beni a tal fine necessari.
3. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare:
a) assegnazione di borse di studio, di tirocini e di corsi per corrispondenza per la formazione e il perfezionamento professionale dei cittadini degli Stati ACP, da realizzare preferibilmente in tali Stati;
b) organizzazione di programmi di formazione specifica negli Stati ACP, specialmente per il personale di servizi ed enti pubblici o di imprese;
c) invio negli Stati ACP, a loro richiesta, di esperti, consulenti, tecnici e istruttori degli Stati membri o degli Stati ACP, per missioni specifiche e periodi limitati;
d) fornitura di materiale a scopo di insegnamento, sperimentazione e dimostrazione;
e) organizzazione di brevi corsi di formazione per cittadini degli Stati ACP e di cicli di perfezionamento per funzionari di tali Stati;
f) studi settoriali;
g) studi sulle prospettive e sulle possibilità di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP e su problemi che interessano gruppi di tali Stati o la loro totalità;
h) informazione generale e documentazione destinate a favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, lo sviluppo degli scambi tra la Comunità e tali Stati e il conseguimento degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica.
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