Protocollo n. 2
Art. 3
In vigore dal 27 feb 1976
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1. I prestiti speciali servono a finanziare in tutto o in parte progetti o programmi di generale interesse per lo sviluppo economico e sociale dello Stato o degli Stati ACP sul cui territorio devono essere attuati.
2. Come regola generale, questi progetti sono concessi per una durata di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni, al tasso d'interesse annuo dell'1 per cento.
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