Art. 28
Protocollo n. 1Titolo II

Art. 28

122 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. 1. È istituito un "Comitato di Cooperazione Doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente Protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale, in particolare per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri in applicazione dell'. 2. Il Comitato è composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali, rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari responsabili di problemi doganali rappresentanti i raggruppamenti regionali degli Stati ACP.
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