Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 27 feb 1976
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Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP, si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonché della esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall'.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-23