Protocollo n. 1Titolo II

Art. 27

In vigore dal 27 feb 1976
. Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta sia della Comunità sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunità del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga. Il Consiglio dei ministri esamina al più presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all', e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-27

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo