Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 27
121 / 218In vigore dal 27 feb 1976
.
Il Consiglio dei ministri procede ogni anno all'esame dell'applicazione del presente Protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta sia della Comunità sia degli Stati ACP, in particolare quando lo sviluppo di industrie esistenti o la installazione di nuove industrie rendono necessaria qualche deroga al presente Protocollo; lo Stato ACP interessato informa la Comunità del caso in questione e dei motivi che giustificano la deroga.
Il Consiglio dei ministri esamina al più presto la richiesta, sulla base d'una relazione del Comitato di cui all', e prende le disposizioni che permettono di prendere una pronta decisione, in ogni caso non oltre sei mesi dalla ricezione della domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-27