Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 27 feb 1976
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In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in loro possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-19