Protocollo n. 1Titolo II

Art. 12

In vigore dal 27 feb 1976
. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione della Convenzione.
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