Protocollo n. 1›Titolo II
Art. 10
104 / 218In vigore dal 27 feb 1976
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1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, è a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-10