Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 27 feb 1976
.
Quando gli elenchi A e B di cui all' dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo solo a condizione che il valore dei prodotti utilizzati non superi una data percentuale del valore delle merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono:
- da un lato, per quanto riguarda i prodotti di cui è comprovata l'importazione: il loro valore in dogana al momento dell'importazione;
per quanto riguarda i prodotti di origine non determinata: il primo prezzo controllabile pagato per detti prodotti nel territorio della Parte contraente in cui avviene la fabbricazione;
- dall'altro, il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-4