Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 27 feb 1976
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Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell' paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3:
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-2