Art. 2
Protocollo n. 1Titolo I

Art. 2

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In vigore dal 27 feb 1976
. Sono considerati come "totalmente ottenuti" in uno o più Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell' paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 3: a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).
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