Protocollo n. 1Titolo I

Art. 3

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella afferente a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle di cui all'elenco A dell'Allegato II, alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell'elenco B dell'Allegato III. Per sezioni, capitoli e voci s'intendono quelli della Nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Quando, per un determinato prodotto ottenuto, una regola di percentuale dell'elenco A e dell'elenco B limita il valore dei prodotti suscettibili di essere utilizzati, il valore totale di questi prodotti, che abbiano o meno cambiato voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, trasformazioni o del montaggio - entro i limiti e alle condizioni di cui nei singoli elenchi - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nelle due liste, o al più elevato dei due tassi, se sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera a), le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate a conservare nel loro stato le merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli; ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc. e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente Protocollo per poter essere considerati originari d'uno Stato ACP, della Comunità o dei paesi e territori; f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo; g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo