Protocollo n. 1›Titolo I
Art. 1
95 / 218In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLI
PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
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1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell':
a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o più Stati ACP;
b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'.
5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione.
A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni nè quelle di cui all', paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) nè una loro combinazione.
6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-pn-1