Art. 1
Protocollo n. 1Titolo I

Art. 1

95 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
PROTOCOLLI PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA . 1. Ai fini dell'applicazione della Convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 sono considerati come prodotti originari di uno Stato ACP, se trasportati a norma dell': a) i prodotti totalmente ottenuti in uno o più Stati ACP; b) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a), a condizione che essi siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio. 3. Quando prodotti totalmente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa n. 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP, li si considera come totalmente ottenuti in questo o questi Stati ACP se trasportati a norma dell'. 4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP quando i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati a norma dell'. 5. Ai fini dell'applicazione dei precedenti paragrafi, ove siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute, i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati come prodotti originari dello Stato ACP nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni nè quelle di cui all', paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) nè una loro combinazione. 6. I prodotti di cui all'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo.
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