Art. 2

In vigore dal 27 feb 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli degli atti stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-rd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo