Art. 2
In vigore dal 27 feb 1976
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli degli atti stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-rd-2