Accordo

Art. 33

In vigore dal 27 feb 1976
. Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo è concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso resterà in vigore nella misura necessaria per la esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo della Convenzione.
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