Accordo

Art. 31

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo. 2. Salvo restando il paragrafo 4, la Commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'. 3. Alla Commissione è dato atto della gestione finanziaria del Fondo secondo la procedura prevista all'articolo 206 del Trattato. Tuttavia, ove la procedura stabilita da detto articolo preveda una decisione del Consiglio, questo decide alla maggioranza qualificata di cui allo , paragrafo 4. 4. Le operazioni finanziate sulle risorse del Fondo gestite dalla Banca formano oggetto delle procedure di controllo e di approvazione definite dallo statuto della Banca per tutte le sue operazioni. La Banca invia ogni anno alla Commissione e al Consiglio una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse del Fondo e da essa gestite.
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Art. 31 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo