Accordo

Art. 23

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il Comitato dell' emette il proprio parere in merito alle domande di prestiti bonificati e alle proposte di finanziamento mediante capitali di rischio che gli sono presentate dalla Banca. Il rappresentante della Commissione può esporre in riunione l'apprezzamento della sua istituzione su tali proposte. Tale apprezzamento verte sulla conformità dei progetti con la politica di aiuto allo sviluppo della Comunità, con gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica definiti dalla Convenzione e con gli orientamenti generali adottati dal Consiglio dei ministri ACP-CEE. Inoltre, la Banca informa il Comitato dei prestiti non bonificati che prevede di concedere. 2. Il documento presentato dalla Banca al Comitato dell' espone in particolare la posizione del progetto nel contesto delle prospettive di sviluppo del paese o dei paesi interessati e indica se del caso lo stato degli aiuti rimborsabili concessi dalla Comunità e la situazione delle partecipazioni prese da quest'ultima. 3. Quando il Comitato dell' non dà parere favorevole su una proposta riguardante uno Stato o un gruppo di Stati ACP, la Banca consulta i rappresentanti dello o degli Stati in questione, applicando la procedura di cui all', paragrafo 3 della Convenzione. 4. Se il Comitato dell' dà parere favorevole su una domanda di prestito bonificato, questa, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di parere favorevole del Comitato dell', la Banca ritira la domanda o decide di mantenerla. In quest'ultimo caso la domanda, corredata del parere motivato del Comitato e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione, è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. 5. Se il Comitato dell' dà parere favorevole su una proposta di finanziamento mediante capitali di rischio, detta proposta è presentata per decisione al Consiglio d'amministrazione della Banca, che si pronuncia conformemente alle disposizioni statutarie di quest'ultima. In mancanza di parere favorevole del Comitato dell', la Banca ritira la proposta ovvero chiede allo Stato membro che esercita la Presidenza del Comitato dell' di sottoporre quanto prima la questione al Consiglio. In quest'ultimo caso la proposta è sottoposta al Consiglio corredata del parere motivato del Comitato dell' e dell'apprezzamento del rappresentante della Commissione. Il Consiglio si pronuncia secondo le stesse modalità di voto del Comitato dell'. Qualora il Consiglio decida di confermare la posizione assunta dal Comitato dell', la Banca ritira la propria proposta. Se invece il Consiglio si pronuncia a favore della proposta della Banca, quest'ultima avvia le procedure previste dal proprio statuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-a-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo